Art. 2.
(Uso).

      1. I fondi retrocessi in uso possono avere solo destinazione agraria conforme alle coltivazioni in uso nel territorio.
      2. L'uso deve essere diretto alla intensificazione della coltura e alla migliore produttività del fondo.
      3. I fondi di cui al comma 1 non possono essere concessi ad altri soggetti, fatto salvo il diritto della successione di uso agli eredi.
      4. Ove il conduttore non desideri più mantenere in uso il fondo, esso deve essere restituito all'assessorato all'agricoltura competente.

 

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